IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del  2018  e,
in particolare, l'articolo 8; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del  Consiglio,  del  10  ottobre
2017, sui meccanismi di risoluzione  delle  controversie  in  materia
fiscale nell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  che  abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
  Vista la  Convenzione  90/436/CEE  del  23  luglio  1990,  relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo  e,  in  particolare,
dell'ordinamento e delle attribuzioni del Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente; 
  Visto il codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28
ottobre 1940, n. 1443; 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  recante
ordinamento degli organi  speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed
organizzazione degli uffici di  collaborazione  in  attuazione  della
delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30  dicembre
1991, n. 413; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
disposizioni sul processo tributario in attuazione  della  delega  al
Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre  1991,  n.
413; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante  approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito; 
  Visto il decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  recante
disposizioni  in  materia  di  accertamento   con   adesione   e   di
conciliazione giudiziale; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in  materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera  q),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  recante
disposizioni generali in materia di sanzioni  amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,  comma  133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  recante  nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e  sul  valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2019; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme relative alle  procedure
amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra
l'Autorita' competente italiana e le Autorita' competenti degli altri
Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione  e
dall'applicazione degli Accordi e  delle  Convenzioni  internazionali
per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui
l'Italia e' parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990,
relativa  all'eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in  caso   di
rettifica degli utili  di  imprese  associate.  Il  presente  decreto
stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti  interessati
quando emergono tali controversie. 
 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'articolo 8 della legge 4 ottobre  2019,
          n.  117  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  Legge  di  delegazione   europea   del   2018),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2019,  n.
          245, cosi' recita: 
                «Art.   8.   Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi
          di  risoluzione  delle  controversie  in  materia   fiscale
          nell'Unione europea 
                1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
          direttiva (UE) 2017/1852  del  Consiglio,  del  10  ottobre
          2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e
          criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare al  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario,
          le modifiche e le integrazioni  necessarie  al  corretto  e
          integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852; 
                  b) coordinare  e  raccordare  le  disposizioni  dei
          decreti legislativi per l'attuazione della  direttiva  (UE)
          2017/1852  con  gli  obblighi  internazionali  in   materia
          fiscale,   ivi    compresa    la    Convenzione    relativa
          all'eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in  caso   di
          rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale
          e dichiarazioni, fatta  a  Bruxelles  il  23  luglio  1990,
          ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge  22  marzo
          1993, n. 99; 
                  c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera
          a), alla modifica delle  altre  disposizioni  nazionali  al
          fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla  direttiva
          (UE)  2017/1852,  tenuto   conto   anche   degli   obblighi
          internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b); 
                  d) fissare i principi e le modalita' di interazione
          con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare
          la puntuale attuazione di quanto previsto  dalla  direttiva
          (UE) 2017/1852, con particolare riferimento  alle  facolta'
          di cui all'articolo 16 della medesima direttiva. 
                2.  I  decreti  legislativi  per  l'attuazione  della
          direttiva (UE) 2017/1852  sono  adottati  su  proposta  del
          Ministro  per   gli   affari   europei   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della giustizia e degli affari esteri e della  cooperazione
          internazionale. 
                3. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  valutati  in
          893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
          recepimento della normativa europea,  di  cui  all'articolo
          41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - La direttiva (UE) 2017/1852  del  Consiglio,  del  10
          ottobre  2017,  sui   meccanismi   di   risoluzione   delle
          controversie in  materia  fiscale  nell'Unione  europea  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 14 ottobre 2017, n. L 265. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla  protezione
          dei dati personali, nonche'  alla  libera  circolazione  di
          tali dati che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento
          generale sulla protezione dei  dati)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              -  La  Convenzione  90/436/CEE  del  23  luglio   1990,
          relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in  caso
          di rettifica degli utili di imprese associate e' ratificata
          in Italia con la legge 22 marzo 1993, n.  99  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  relativa   all'eliminazione
          delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli  utili
          di imprese associate,  con  atto  finale  e  dichiarazioni,
          fatta a Bruxelles il  23  luglio  1990),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1993, n. 81. 
              - Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni) 
                1. E' istituito il ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                2. Al ministero  sono  attribuite  le  funzioni  e  i
          compiti  spettanti  allo  Stato  in  materia  di   politica
          economica, finanziaria e di bilancio, programmazione  degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
                3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali». 
              - La legge 27 luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in
          materia  di  statuto  dei  diritti  del  contribuente)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. 
              -  Il  regio  decreto  28   ottobre   1940,   n.   1443
          (Approvazione del codice di procedura civile) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253. 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del  Codice  penale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1930,  n.
          251, Suppl. Straord. 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545
          (Ordinamento  degli  organi   speciali   di   giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in   attuazione   della   delega   al   Governo   contenuta
          nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.  413)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n.  9,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30
          dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione
          delle imposte sul reddito)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218
          (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione  giudiziale)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165. 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471
          (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.  662)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998,  n.  5,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472
          (Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          gennaio 1998, n. 5, S.O. 
              - Il decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova
          disciplina dei reati in materia di imposte  sui  redditi  e
          sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
          giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 marzo 2000, n. 76. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al  regolamento  (UE)  n.  2016/679)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile  2020,
          n.  27  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,   del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione   di   decreti   legislativi)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
                2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo  2020,
          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto
          legge  2  marzo  2020,  n.   9   sono   effettuati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
          un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con  il
          versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   Convenzione
          90/436/CEE, del 23 luglio 1990  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.